Le commissioni d’esame dei concorsi Oss
Come viene nominata la commissione d’esame? Chi la nomina?

La commissione esaminatrice dei concorsi Oss come di tutti gli altri concorsi sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi che ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
RIPORTIAMO DI SEGUITO QUANTO RIPORTATO NELL’ART.6 DEL DPR 220 SUI CONCORSI PUBBLICI
Art. 6. Nomina delle commissioni
- L’unità sanitaria locale o l’azienda ospedaliera, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per l’attività della stessa.
- Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne in conformità all’articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
- Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a 1.000, possono essere nominate, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, unico restante il presidente, una o più sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del concorso, per l’espletamento delle ulteriori fasi, escluse la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, la determinazione delle prove di esame, dei criteri di valutazione delle stesse e la formulazione della graduatoria finale.
- In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari più locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi comitati, costituiti da tre funzionari amministrativi dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.
- In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti della commissione o della sottocommissione.
- Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione esaminatrice del concorso.
- Il segretario del comitato di vigilanza durante lo svolgimento della prova scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione esaminatrice.
- Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.
- Per la misura ed i criteri di attribuzione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni generali vigenti in materia.
- Nelle commissioni giudicatrici disciplinate dal presente regolamento per ogni componente titolare va designato un componente supplente.
- Al fine di consentire l’espletamento delle prove previste dall’articolo 3, comma 5, del presente regolamento, le commissioni giudicatrici, ove necessario, potranno essere integrate da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua straniera.