L’OSS: Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Per chi, come l'OSS, lavora attivamente all'interno di strutture socio-sanitarie ed ospedali, esiste un rischio chimico, biologico e fisico. Questo comporta l'adozione di misure per la protezione e prevenzione come l'uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI).

L’OSS durante lo svolgimento delle proprie mansioni si trova ad affrontare un rischio dovuto all’esposizione ad agenti biologici e chimici che possono arrecare danno alle vie respiratorie, come l’uso di disinfettanti, prodotti per la sterilizzazione e contatto con veicoli di infezioni. In questa circostanza la finalità dei DPI da indossare deve essere quello di rendere respirabile l’aria dell’ambiente occupata che potrebbe essere sottoposta a contaminazioni.
I DPI Che cosa sono?
Si definisce dpi (dispositivo di protezione individuale) quell’ attrezzature che ha il compito di salvaguardare la salute e/o la sicurezza della persona che li indossa o li utilizza; ovvero: qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,nonchè ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo. il loro utilizzo è raccomandato quando, nonostante l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione collettive, i rischi cosiddetti “residui” non sono eliminati o ridotti a livelli accettabili e devono essere ulteriormente contenuti.
Quando non vengono considerati DPI?
- Non sono DPI gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi a meno che non siano specificamente destinati alla protezione e alla sicurezza del lavoratore;
- Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate e del personale di servizio di mantenimento dell’ordine pubblico;
- I materiali sportivi quando sono utilizzati a fini sportivi e non per attività lavorative;
- I materiali per autodifesa o per la dissuasione;
- Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi;
Norme di utilizzo in Italia
Il D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza lavoro) stabilisce che i DPI utilizzati in ambito lavorativo devono sottostare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 475/92 e stabilisce che “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81)
Il D.Lgs. 81/2008 prevede l’utilizzo dei DPI solo quando l’adozione delle misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva non risulti sufficiente all’eliminazione di tutti i fattori di rischio. In altri termini, il DPI va utilizzato solo quando non è possibile eliminare il rischio.
I DPI devono:
- essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro;
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare un rischio maggiore per il lavoratore;
- tener conto delle esigenze ergonomiche e della salute del lavoratore.
Scelta e acquisizione dei DPI
Requisiti normativi
La produzione, la commercializzazione e la classificazione dei DPI sono regolamentate dal D.Lgs. 475 del 4/12/92 modificato dal D.Lgs.10/97. La norma prevede che ogni DPI sia singolarmente provvisto di marcatura CE e che tale marchio sia apposto visibile,leggibile,indelebile (qualora non fosse possibile deve essere posto sull’imballaggio).
I DPI devono essere accompagnati da una nota informativa che contenga: le modalità di impiego,le istruzioni di deposito,di pulizia,di manutenzione e di disinfezione.
Le categorie dei DPI
I Dispositivi di Protezione Individuale vengono classificati in tre categorie, in ordine crescente a seconda del grado di rischio connesso all’attività lavorativa.
- DPI di prima categoria: sono dispositivi di protezione per attività che hanno rischio minimo e che procurano danni di lieve entità (come l’effetto di vibrazioni, raggi solari, urti lievi, fenomeni atmosferici, ecc). Sono autocertificati dal produttore.
- DPI di seconda categoria: semplicemente, qui vengono inclusi i DPI che non rientrano nelle altre due categorie e che sono legati ad attività con rischio significativo (il D.Lgs. 475/92 non fornisce una vera e propria definizione di tale categoria). È richiesto un attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato.
- DPI di terza categoria: dispositivi che proteggono il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute, o dal rischio di morte. Secondo le norme vigenti in ambito salute e sicurezza sul lavoro, è previsto un addestramento specifico obbligatorio per poterli utilizzare in modo corretto. Alcuni esempi di DPI di terza categoria sono: imbragature, caschi con allaccio sottogola, autorespiratori, guanti ignifughi, ecc.).
In questa categoria rientrano i Dispositivi di Protezione Individuale:
- per protezione respiratoria (filtranti);
- isolanti;
- per ambienti molto caldi (+ di 100°C) o molto freddi (da -50°C in giù);
- contro le aggressioni chimiche;
- contro le cadute dall’alto;
- per protezione dal rischio elettrico.
I DPI possono essere classificati anche in base alla tipologia di protezione.