Oss: I DPI per la protezione delle vie respiratorie
L'OSS operando all'interno di strutture socio-sanitarie ed ospedaliere è esposto ad un rischio chimico, biologico e fisico. Ciò comporta l'adozione di misure come l'uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) da parte del personale sanitario.

Qual’è la definizione di Dpi ?
E’ considerato Dpi “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. I DPI per le vie respiratorie sono regolamentati dalla Direttiva Europea 89/686/CEE. In conseguenza di essa, tali dispositivi per essere considerati idonei devono avere il marchio CE – cat. III e omologazione UNI 10720.
L’utilizzo dei DPI è a scopo sia preventivo, ovvero tutte le azioni orientate alla riduzione della probabilità di un evento dannoso e sia di protezione, cioè tutti i provvedimenti volti a ridurre la gravità del danno.
I DPI non ci proteggono da tutto
Esistono tanti tipi di DPI ed ognuno di essi è finalizzato ad una funzione specifica. Vi sono DPI per la protezione delle vie respiratorie, altri ancora per la protezione di mani, capo e così via. Dunque, la scelta dei DPI da usare va fatta sulla base di cosa bisogna proteggere, per quale tipo di rischio deve essere usato, la gravità del rischio cui si è esposti e la sua durata.
I DPI per le vie respiratorie come proteggono gli Oss?
I dispositivi delle vie respiratorie, definiti anche apparecchi di protezione delle vie respiratorie (apvr), sono dispositivi destinati a proteggere le vie respiratorie da sostanze pericolose allo stato aeriforme (particelle, vapori, gas, fumi, polveri, fibre o microrganismi) mediante il meccanismo della filtrazione.Questi dispositivi, che coprono parte o completamente il viso dell’oss, sono dotati di filtri sostituibili: la protezione è garantita dalla capacità filtrante dei dispositivi in grado di trattenere le particelle aerodisperse, per lo più in funzione delle dimensioni, della forma e della densità, impedendone l’inalazione.
Precisazione importante All’Oss occorre precisare che le mascherine chirurgiche non sono considerate dei dispositivi di protezione individuale, perchè non coprono completamente il naso, la bocca e il mento e non sono costituite di materiale filtrante e idoneo a proteggere contro gli aeresol sia liquidi che solidi. Esse non proteggono affatto dall’aria contaminata e fanno riferimento ad un’altra direttiva CEE, la 93/42CEE. Inoltre l’utilizzo di questo tipo di mascherine hanno generato molta confusione tra la popolazione civile agli inizi dei contagi da Coronavirus, poi fortunatamente è stata fatta chiarezza dai media comunicando che la tipologia specifica sono invece le mascherine di tipo Ffp2 e Ffp3 (descritte in seguito).
Categorie di DPI per le vie respiratorie
- DPI isolanti, utilizzati in presenza di scarsità di ossigeno;
- DPI a filtro, rimuovono le sostanze pericolose e inquinanti, sono meno efficaci dei precedenti e vanno usati per un tempo più limitato;
A loro volta suddivisi in DPI antipolvere, DPI antigas (o vapori),DPI misti. Per tutti il funzionamento può essere o di tipo con ventilazione assistita (aria convogliata dentro il filtro e poi verso il respiratore da un ventilatore) o di tipo con ventilazione normale (l'aria passa attraverso il filtro con l'atto respiratorio). I DPI antipolvere hanno le seguenti sigle di identificazione:
- FFP= facciali filtranti (norma CEE – EN 149)
- P= antipolvere (norma CEE – EN 143)
Ne derivano così tre diverse classi di protezione:
- FFP1/P1 – efficienza fino al 78%
- FFP2/P2 – efficienza fino al 92%
- FFP3/P3 – efficienza fino al 98%
La manutenzione dei DPI per le vie respiratorie:
Le istruzioni per la manutenzione sono contenute nei foglietti di fabbrica allegati ai DPI. Dopo ogni utilizzo va fatta la pulizia dei bordi con acqua e detergente e poi il DPI va riposto nell’apposita custodia. Comunque sia, i DPI per le vie respiratorie, se non monouso, vanno sempre controllati e sostituiti in caso di rottura delle parti, fessure e crepe.
Obblighi di legge degli OSS:
- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro;
- contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- osservare le istruzioni e disposizioni impartite dal datore di lavoro, dirigenti e preposti;
- utilizzare correttamente attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza;
- utilizzare i DPI messi a disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, dirigente, preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi nonché qualunque condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave dandone informazione al RLS;
- non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza;
- partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dall’azienda;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti per legge o disposti dal MC;
- durante lavori in regime di appalto o subappalto esporre la propria tessera di riconoscimento;